STATUTO
"FONDAZIONE MARINA SINIGAGLIA - ONLUS"
Art.1-Denominazione e logo
E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE MARINA SINIGAGLIA - ONLUS".
La Fondazione è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
L'emblema o logo della Fondazione è stabilito dai fondatori come segue: albero multicolore su fondo bianco con testo sottostante in colore grigio istituzionale e carattere hand che simula la scrittura manuale "Fondazione MARINA SINIGAGLIA onlus", intorno al simbolo testo in colore verde "armonia di un percorso".
Art.2-Sede-Durata
2.1 La Fondazione ha sede in Melfi e potrà istituire sedi secondarie,uffici e rappresentanza sia in Italia che all'Estero.
2.2.La Fondazione ha durata illimitata.
Art.3-Scopo
3.1 La fondazione che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è istituita per volontà della comunità MASCI di Melfi denominata “amici di Marina”, da Cittadini e dalle Comunità MASCI censite sul territorio nazionale aderenti.
3.2 Per adempiere a tale scopo, in nome e nella memoria dell’impegno sociale e culturale di Marina Sinigaglia, la fondazione si fissa i seguenti obiettivi:
A. promuovere la sensibilizzazione sociale, privilegiando lo stile ed il metodo di educazione permanente ispirato alla pedagogia scout, verso i temi:
a) della fratellanza,
b) dell’integrazione sociale,
c) della solidarietà,
temi che hanno rappresentato i cardini dell’azione sociale di Marina Sinigaglia;
B. collaborare con tutte le Istituzioni culturali, altre Associazioni che perseguono le medesime finalità e con gli enti pubblici e privati con cui si ravvisa la necessità di una stretta cooperazione al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Fondazione stessa.
Il perseguimento degli obiettivi di cui al punto A sarà attuato:
- mediante convegni ed incontri di studio che si terranno con cadenza annuale prioritariamente nei giorni 16 e 17 del mese di ottobre e preferibilmente nella città di Melfi ma senza preclusione per altre sedi di Comunità MASCI Nazionali che vorranno interloquire, che vedranno coinvolti, in veste di relatori, personalità distintesi sul territorio europeo per la ricerca e per l’impegno sociale nei campi in oggetto;
- mediante l’istituzione di un premio da conferire allo studente dell’ultimo anno degli Istituti Scolastici Statali Superiori di Melfi e di altri Istituti Scolastici Regionali e del territorio nazionale che vorranno aderire all’iniziativa, che avrà composto il miglior elaborato sull’argomento proposto dalla Fondazione. La consegna del premio concluderà i lavori del convegno e sarà effettuata preferibilmente presso l’aula magna del Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” di Melfi.
Il perseguimento degli obiettivi di cui al punto B sarà attuato mediante:
- l’interazione costante dei membri della fondazione con altre fondazioni e/o associazioni con le medesime finalità;
- convegni ed incontri di studio;
-attività formative specifiche tramite l’istituzione di borse di studio e/o master di specializzazione postuniversitaria;
-attività solidaristiche tramite la loro progettazione e realizzazione con riferimento specifico al settore in oggetto.
Art.4 Attività strumentali, accessorie e connesse
4.1 Per il raggiungimento dei predetti scopi la Fondazione potrà:
a. stipulare accordi con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connesse con gli scopi indicati;
b. svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
c. stipulare accordi per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
d. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima;
e. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
f. collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private sia in Italia che all’estero;
g. sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
h. svolgere attività di raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri Enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
i. compiere studi e ricerche;
j. curare l’attività editoriale, anche attraverso la stampa dei risultati di studi e ricerche proprie, e l’edizione di opere di terzi;
k. realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l’espletamento della propria attività;
l. compiere operazioni bancarie,finanziarie,mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
m. svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
Art.5-Patrimonio e mezzi economici
5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a. dal fondo di dotazione iniziale risultante dall’atto costitutivo nonché dai successivi apporti e dagli incrementi deliberati dal Consiglio Direttivo;
b. dai contributi pubblici e privati e dalle elargizioni liberali destinate ad incrementare il patrimonio;
c. da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato ad incremento del patrimonio;
d. dalle eredità e/o donazioni disposte a favore della Fondazione;
e. dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo deliberi di destinare a patrimonio.
5.2 Per svolgere la propria attività, la Fondazione dispone:
a. dei redditi del proprio patrimonio;
b. dei proventi derivanti dallo svolgimento della propria attività istituzionale e dalle attività direttamente connesse;
c. dei contributi e degli apporti finanziari dei sostenitori e di altri sovventori;
d. delle erogazioni liberali e dei contributi destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali;
e. delle somme derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali che non servono al conseguimento diretto delle finalità istituzionali.
5.3 Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato, osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività.
Il Consiglio Generale promulgherà le linee guida e i principi generali a cui il Consiglio Direttivo farà riferimento per l’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Art.6-Membri della fondazione
6.1 I membri della Fondazione si dividono in:
· Fondatore e Co-Fondatori;
· Sostenitori;
· Benemeriti.
Art.7-Fondatore e co-Fondatori
7.1 Il Fondatore è il signor Marino Nicola Serini il quale è Presidente a vita.
7.2 Sono co-fondatori le persone fisiche e giuridiche che sottoscrivono l’Atto Costitutivo della Fondazione e costituiscono la dotazione patrimoniale iniziale.
7.3 Sono inoltre co-fondatori le persone fisiche e giuridiche che aderiranno e contribuiranno al patrimonio della Fondazione, successivamente all'Atto Costitutivo, ma comunque entro 3 mesi dalla costituzione della stessa Fondazione.
Art.8-Sostenitori
8.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti italiani e/o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali,con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita,anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Art.9-Benemeriti
9.1 Possono ottenere la qualifica di Benemeriti dal Consiglio Direttivo, le persone o gli enti che si impegnano a sostenere l'attività della Fondazione per il conseguimento del suo scopo con una contribuzione volontaria significativa.
9.2 Le quote di contribuzione per i Sostenitori e i Benemeriti saranno definite annualmente dal Consiglio Generale secondo le modalità riportate nel Regolamento.
Art.-10 Organi della fondazione
10.1 Sono organi della Fondazione:
a. Consiglio Generale;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente;
d. Il Vice Presidente;
e. Il Segretario generale;
f. Il Tesoriere;
g. Il Comitato di studio obiettivi;
h. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.11 Consiglio Generale
11.1 Il Consiglio Generale è costituito da tutti i Fondatori che risultano dalla costituzione della Fondazione, dai Sostenitori, dai Benemeriti o rappresentanti di Istituzioni pubbliche o private, che abbiano chiesto di partecipare e che dal Consiglio Direttivo siano stati ammessi a partecipare nel rispetto del regolamento approvato dal Consiglio Generale.
11.2 Il Consiglio Generale collabora con il Consiglio Direttivo nello scegliere e fissare gli indirizzi generali della Fondazione vigilando allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della Fondazione.
11.3 Esso si riunisce almeno una volta all'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Fondatori, su richiesta dell'Organo di revisione oppure ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
11.4 La convocazione è fatta mediante avviso su qualsiasi supporto e spedito con qualunque modalità, anche elettronica che dia prova dell'avvenuto ricevimento, purchè ricevuto dai componenti almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
11.5 Il Consiglio Generale è validamente costituito quando vi partecipano, personalmente o per delega, in prima convocazione, almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.
11.6 Le delibere sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
11.7 Ogni membro del Consiglio Generale può delegare per iscritto altro membro del Consiglio a rappresentarlo nell'adunanza, ma non è ammessa più di una delega per ogni membro. Ad ogni membro spetta un voto.
Art.12 Consiglio Direttivo
12.1 Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da 3 a 9 membri, compreso il Presidente della Fondazione che è anche Presidente del Consiglio Direttivo;
12.2 I membri del Consiglio direttivo, sono nominati dal Fondatore per la prima volta all’atto costitutivo della Fondazione e successivamente sono nominati dal Consiglio Generale; restano in carica per tre esercizi e possono essere rinominati per altri 3 mandati consecutivi.
12.3 Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Generale deve provvedere alla nomina di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Art.13 Funzionamento del Consiglio Direttivo
13.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno e precisamente: entro il mese di Novembre, per l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività relativo all’esercizio successivo e al budget finanziario; entro il mese di marzo, per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
13.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure che ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
13.3 La convocazione da parte del Presidente sarà fatta mediante lettera spedita anche per fax o posta elettronica a tutti i Consiglieri e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale lettera può essere trasmessa con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché gli argomenti da trattare.
13.4 E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificatisi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s’intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell’adunanza; il Presidente ed il Segretario generale, provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
3.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed uno o più membri del Comitato di studio obiettivi se invitati in forma consultiva.
13.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo casi di cui lo Statuto non richieda maggioranze qualificate.
13.7 Ogni Consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
13.8 Di ogni riunione del Consiglio verrà redatto, a cura del Segretario generale, verbale da trascrivere nell’apposito libro controfirmato dal Presidente.
Art. 14 Poteri del Consiglio Direttivo
14.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione del patrimonio della Fondazione e per l’impiego delle risorse in conformità agli scopi istituzionali.
Provvede a predisporre il programma delle attività della Fondazione, sentite le proposte del Comitato di studio obiettivi, fissandone gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali e per:
- promuovere e realizzare le iniziative,le manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;
- nominare il Segretario generale e il Tesoriere della Fondazione, nominati per la prima volta dal Fondatore nell’atto costitutivo della Fondazione;
- approvare il regolamento interno per disciplinare l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;
- assumere e licenziare il personale determinando il suo trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- nominare i componenti del Comitato di studio obiettivi, nominati per la prima volta dal Fondatore nell’atto costitutivo della Fondazione, attribuendogli le funzioni e determinandone il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Segretario generale e dal Tesoriere;
- accettare mediante delibere prese con la maggioranza di tre quarti dei consiglieri in carica, nuovi Fondatori, Sostenitori e Benemeriti che saranno riportati su apposito registro;
- deliberare in merito all’accettazione di lasciti, liberalità ed elargizioni a favore della Fondazione nonché in merito all’alienazione di quei beni non utilizzabili per i fini immediati della Fondazione;
- deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri in carica, le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione alle autorità preposte;
- delegare i poteri relativi alla gestione corrente ed ordinaria della Fondazione ad uno o più dei Suoi membri;
- accertare con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica, l’esistenza di Cause di estinzione o scioglimento della Fondazione.
Art. 15 Il Presidente ed il Vice Presidente
15.1 Ad eccezione del Presidente a vita, individuato nel Fondatore, e del primo Vice Presidente, nominato direttamente dal Fondatore nell’atto costitutivo, il Consiglio Direttivo nominerà successivamente tra i propri membri il Vice Presidente che resterà in carica per tre esercizi e sarà rieleggibile per altri tre mandati.
15.2 Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione, coordina l’attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio, cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
15.3 Il primo Vice Presidente, per volontà del Fondatore espressa nell’atto costitutivo della Fondazione, è investito dalla rappresentanza legale della Fondazione e dell’uso della firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione.
La nomina del legale rappresentante della Fondazione resta prerogativa del Fondatore che la sottopone ad approvazione del Consiglio Generale.
Il Presidente in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione utile.
Il Presidente ha la facoltà di proporre procure speciali per singoli atti e per nominare avvocati e procuratori alle liti.
Le proposte del Presidente saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Art.16 Il Segretario generale e il Tesoriere
16.1 Ad eccezione della prima nomina effettuata direttamente nell'atto costitutivo dal Fondatore,il Segretario generale e il Tesoriere successivamente saranno nominati dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Generale e resteranno in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio stesso.
16.2 Il Segretario generale e il Tesoriere, nell’ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo le direttive del Presidente, provvederanno alla gestione corrente della Fondazione e quindi:
predisporranno i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi;
- daranno attuazione secondo le direttive del Presidente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dirigeranno e coordineranno gli uffici e il personale della Fondazione;
-svolgeranno tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile, fiscale;
-sovrintenderanno alla custodia e manutenzione dei beni appartenenti alla Fondazione;
- svolgeranno tutte le altre mansioni a loro attribuite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente e dal legale rappresentante.
16.3 Il Tesoriere, nell'esercizio delle sue facoltà, ha ogni potere relativo alla gestione amministrativo contabile con possibilità di aprire e chiudere conti correnti e gestire i rapporti bancari tutti.
16.4 Il Tesoriere per il compimento degli atti contabili di sua competenza è investito dei poteri di firma.
Art. 17 Il Comitato di studio obiettivi
17.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvarrà dell’opera di un Comitato di studio obiettivi composto da sette a undici componenti nominati per la prima volta dal Fondatore nell’atto costitutivo della Fondazione e, successivamente, dal Consiglio Direttivo per un periodo di tempo stabilito all’atto della nomina e comunque non superiore a tre anni e potranno essere riconfermati per tre volte.
Il Presidente del Comitato di studio obiettivi è eletto nella prima riunione dai membri del Comitato stesso e partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
17.2 I componenti il Comitato vengono sostituiti dal Consiglio direttivo in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.
17.3 Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha funzioni consultive.
17.4 Il Comitato di studio obiettivi si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.
17.5 Il Comitato:
a. esprime pareri in ordine a singole iniziative della Fondazione;
b. formula progetti di studio e ricerca;
c. certifica le persone e gli enti meritevoli dell’assegnazione di premi o/e borse di studio sulla base di bandi di concorso approvati dal Consiglio Direttivo;
d. assiste il Consiglio Direttivo su argomenti di carattere culturale e scientifico.
17.6 Il Consiglio Direttivo potrà inserire nel regolamento interno norme per disciplinare le mansioni, l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di studio obiettivi.
Art.18 Il Collegio dei Revisori dei Conti
18.1 Nei casi previsti dalla legge, il controllo gestionale e contabile è devoluto al Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dal Consiglio Generale.
18.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria della Fondazione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua periodiche verifiche di cassa;
esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi, predispone la relazione che accompagna il bilancio consuntivo.
18.3 I Revisori dei Conti sono nominati per la prima volta dal Fondatore nell’atto costitutivo della Fondazione e successivamente scelti tra i Consiglieri-Fondatori esperti in materia e restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.
18.4 La carica di Revisore dei Conti è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.
Art. 19 Gratuità delle cariche
19.1 - Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio Direttivo, per incarichi relativi ad attività specifiche affidate a consulenti esterni, il tutto nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato D.Lgs n. 460/1997.
Art.20 Esercizi e Bilancio
20.1 Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
20.2 Al termine di ogni esercizio verrà approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota esplicativa, nonché integrato da una relazione sulla gestione, da redigere nel rispetto dei corretti principi della contabilità economica, tenuto conto della finalità non profit dell’ente e, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile.
20.3 Il bilancio, predisposto dal Tesoriere e Segretario Generale, prima di essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo dovrà essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti che esprimerà il proprio parere nella relazione che verrà all’uopo redatta.
20.4 La Fondazione non ha scopi di lucro per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione,nonché fondi,riserve o capitali, durante la vita della Fondazione stessa,a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni o organizzazioni che per legge perseguono gli stessi scopi o scopi affini.
Art. 21 Devoluzione del Patrimonio
21.1 Qualora gli scopi della Fondazione divenissero irrealizzabili o comunque ricorresse altra causa di estinzione o di scioglimento prevista dalla legge, il patrimonio sarà devoluto a favore di altra fondazione o ente ONLUS che persegua analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, salvo in ogni caso diversa destinazione prevista dalla legge.
Art. 22 Rinvio
22.1 Per quant’altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 nonché delle altre norme di legge statale che riguardano le fondazioni e gli enti non profit.
Melfi, 13 gennaio 2010.






















